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Roma, 1 febbraio 2017
Circolare n. 31/2017
Oggetto: Notizie in breve.
Previdenza -
Contribuzione per collaborazioni e partite IVA – Secondo
quanto previsto dalla Legge Fornero (art.
2, comma 57 legge n. 92/2012) dall’1 gennaio di quest’anno la contribuzione
INPS per i parasubordinati (collaboratori e figure assimilate) non iscritti ad
altre forme pensionistiche obbligatorie è elevata al 32,72% (in precedenza 31,72%),
mentre per quelli già provvisti di altra tutela pensionistica è confermata al 24%;
resta ferma la ripartizione dell’onere contributivo in capo al committente e al
lavoratore rispettivamente nella misura di 2/3 e 1/3. Per quanto riguarda
invece i lavoratori autonomi titolari di partite IVA non iscritti ad altre
forme pensionistiche obbligatorie si rammenta che in base alla recente Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) l’aliquota contributiva è stata ridotta al
25,72% (in precedenza 27,72%), mentre per quelli già provvisti di altra tutela
pensionistica è confermata al 24% – Circolare
INPS n. 21 del 31.1.2017.
Lavoro
– Sanilog – Sanilog (Fondo di
assistenza sanitaria per quadri, impiegati e operai) ha introdotto due nuove
misure volte a semplificare il funzionamento dello stesso Fondo. La prima
misura consiste nell’allineamento della copertura dell’assistenza sanitaria
all’anno solare (gennaio – dicembre) con conseguente modifica, a partire dal primo
semestre 2018, delle scadenze contributive che saranno quindi il 16 novembre ed
il 16 maggio di ciascun anno (anziché 16 ottobre e 16 aprile); resta ferma per
l’anno in corso la scadenza del 16 aprile p.v. relativa al secondo semestre
2017. La seconda misura consiste nella riduzione a 60 euro (in precedenza 72
euro) del contributo dovuto dalle aziende per l’iscrizione di un nuovo
dipendente effettuata nel corso del secondo semestre di ciascun anno – Circolare
Sanilog n. 1 del 25.1.2017.
Fabio |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 26/2016
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Codirettore |
Allegati due |
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Lc/lc |
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INPS - Direzione Centrale Entrate
Circolare n. 21
Destinatari omessi
Roma, 31/01/2017
OGGETTO:
Gestione separata - art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
-Aliquote contributive reddito per l’anno 2017.
SOMMARIO: Con la presente
circolare l’Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e il valore
massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i
soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge
n. 335/1995.
1. Aliquote contributive e di computo
L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno
2012, n. 92 (nota 1) ha disposto che per i collaboratori e figure assimilate,
iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26,
della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva e di computo e`
elevata per l’anno 2017 al 32 per cento.
L’art. 1, comma 165 della Legge 11
dicembre 2016, n. 232 (nota 2) ha disposto che a decorrere dall’anno 2017, per
i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano
iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati,
l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, e successive modificazioni), è stabilita in misura pari al 25 per
cento.
Per i soggetti già` pensionati o assicurati
presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilita` 2014) al comma 491
ha modificato quanto già` disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57
della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2017, e` confermata al 24 per cento.
Non è stato modificato quanto previsto in
merito all’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16
della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante
dall’astensione agli iscritti, che non risultino già` assicurati ad altra forma
previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità`,
agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia
ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva e` pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).
Tutto quanto sopra premesso, le aliquote
dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2017 sono
complessivamente fissate come segue:
Liberi Professionisti |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie |
25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra
tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Collaboratori e figure assimilate |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie |
32,72% (32,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra
tutela pensionistica obbligatoria |
24 % |
In merito alle aliquote di computo che si
sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rimanda alla circolare n.
7/2007.
2 Ripartizione dell’onere contributivo.
Aziende committenti
Come è noto, la ripartizione dell’onere
contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura
rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei
contributi e` in capo all’azienda committente, che
deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di
effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i
datori privati e modello F24 EP per le
Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio
le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite
mandato di tesoreria - si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8
febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.
Liberi professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti
alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo e`
a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello
F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte
sui redditi (saldo2016, primo e secondo acconto 2017).
3 Compensi corrisposti ai collaboratori entro
il 12 gennaio 2017
L’art. 51 del TUIR
dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano
percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa
allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei
collaboratori – di cui all’art. 50, comma 1, lett.
c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n.
342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente- e`
riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 e pertanto devono
essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2016
(24 per cento per i titolari di pensione e per chi e`
gia` assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e
31,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).
4 Massimale e Minimale
Massimale
Per l’anno 2017 il massimale di reddito
previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, è pari a € 100.324,00.
Pertanto, le aliquote per il 2017 si applicano,
con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli
iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2017 il minimale di reddito
previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, e`
pari a € 15.548,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali e` applicata l’aliquota del 24 per cento, avranno
l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre
gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando
l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
- €
3.998,95 (di cui € 3.887,00 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti
che applicano l’aliquota del 25,72 per cento
- €
5.087,31 (di cui € 4.975,36 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure
assimilate che applicano l’aliquota al 32,72 per cento.
Reddito minimo annuo |
Aliquota |
Contributo minimo annuo |
€ 15.548,00 |
24% |
€ 3.731,52 |
€ 15.548,00 |
25,72 % |
€ 3.998,95 (IVS 3.887,00) |
€ 15.548,00 |
32,72 % |
€ 5.087,31 (IVS 4.975,36) |
Come è noto, nel caso in cui il predetto
minimale non sia raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi
corrispondenti al contributo versato (ai sensi dell’art. 2, comma 29, legge n.
335/95).
Normativa di riferimento
1) Art. 2, comma 57, legge 92/2012
“All'articolo 1, comma 79, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per
cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura
pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento
per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per
cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per
l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018»”
2) Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (GU n. 297 del 21.12.2019 - Suppl.
Ordinario n. 57)
Art. 1 comma 165
A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori
autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni
di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui
all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in
misura pari al 25 per cento.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele